STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Studi Giuridici Lavoro”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata

  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di
    associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata “Studi Giuridici Lavoro”, con acronimo SGL, di seguito
    indicata anche come “Associazione”.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Sassari. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Sassari non comporta
    modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Essa opera nel territorio della provincia di Sassari, ed intende operare su tutto il territorio Italiano.
  4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
  5. L’Associazione ha durata illimitata.
    Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”
  6. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione
    nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella
    denominazione sociale.
    Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Studi Giuridici Lavoro APS”.
  7. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella
    corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  8. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione
    sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge
    383/2000.
    Art.3 – Scopi
  9. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della
    partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  10. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale,
    di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ed in particolare tutela e promuove i diritti dei
    lavoratori.
  11. L’Associazione contribuisce con le proprie attività di ricerca alla diffusione ed alla promozione dei valori del diritto del lavoro, della sicurezza e
    della previdenza e di tutte le materie collegate, della solidarietà sociale tra sindacati, lavoratori e cittadini. I principi che ispirano e guidano le attività di
    ricerca sono la centralità e la valorizzazione dell’attività lavorativa e sindacale e dei principi di solidarietà, coesione sociale e giustizia distributiva che
    la informano; la laicità e il diritto all’uguaglianza, la valorizzazione delle diversità contro ogni forma di discriminazione, una giustizia sociale che
    garantisca il pieno sviluppo della persona umana, le pari opportunità e la più ampia partecipazione del lavoratore alla vita economica e democratica del
    paese, la lotta alla precarietà, alla disoccupazione e a qualsiasi altra forma di emarginazione sociale, comprese quelle legate all’immigrazione, alla
    diffusione di nuove tecnologie, all’età e all’assenza di formazione o aggiornamento.
  12. L’Associazione ha lo scopo di favorire la divulgazione e l’apprendimento degli studi di diritto del lavoro e della sicurezza sociale sia sul piano
    nazionale sia sul piano internazionale, di promuovere lo scambio di idee e di informazioni e di agevolare la più stretta collaborazione tra i giuristi che si
    dedicano in Italia allo studio e all’applicazione di tale disciplina.
    Art.4 – Attività
    L’Associazione persegue scopi esclusivamente culturali ed è indipendente da ogni partito politico, da ogni organizzazione sindacale e da ogni
    confessione religiosa. 1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    a) L’Associazione ha lo scopo di favorire l’approfondimento e la divulgazione degli studi di diritto del lavoro e della sicurezza sociale sia sul piano
    nazionale sia sul piano internazionale, di promuovere lo scambio di idee e di informazioni e curare, nei limiti consentiti dalla legge, i diritti e gli
    interessi dei propri associati compatibili con gli obiettivi dell’Associazione presso Autorità, anche giudiziarie, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini
    professionali), pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;
    b) promuovere la ricerca scientifica nel campo del diritto del lavoro in ogni suo aspetto e branca, anche in collaborazione con Enti e Organizzazioni
    scientifiche pubbliche e private, nazionali, estere ed internazionali; c) provvedere alla raccolta ed all’elaborazione di dati e di informazioni
    sull’argomento; d) organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili; e) curare la pubblicazione e la diffusione di libri,
    riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ecc.; f) stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati,
    nazionali, esteri e internazionali; g) tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e
    giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi della materia in genere e dei propri Soci in particolare; h) formazione e aggiornamento professionale
    tramite organizzazione di conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi e conferenze che prevedono in generale la formazione e
    l’aggiornamento degli associati nell’ambito del diritto del lavoro e della sicurezza sociale; i) promuovere ed organizzare servizi di consulenza,
    assistenza ed informazione agli associati sul dirirtto del lavoro e sindacale e su quanto altro occorrente nell’interesse generale degli iscritti.
    b) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le
    finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
  13. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano
    secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali
    delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso
    rispetto allo svolgimento di tali attività.
  14. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme,
    nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
    In particolare, le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    -quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni;
    proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di consulenza e attività economiche di natura
    commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
    realizzabili fino all’operatività del Runts; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
  15. I beni dell’Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
  16. L’associazione si riserva la facoltà di concedere a terzi a titolo di comodato gratuito parte dei locali adibiti a sede sociale.
    Titolo II
    Norme sul rapporto associativo
    Art.5 – Norme sull’ordinamento interno
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  17. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le
    cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  18. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
    Art.6 – Associati
  19. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, condividendo e aderendo alle finalità
    istituzionali e gli scopi associativi della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  20. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia
    superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
  21. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
  22. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al
    recesso.
    Art.7 – Procedura di ammissione
  23. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a
    decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei
    regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  24. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve
    decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  25. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel
    libro degli associati.
  26. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data
    della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
    comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il
    ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in
    Assemblea il diritto al contraddittorio.
  27. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che
    sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
    dell’associato minorenne.
    Art.8 – Diritti e doveri degli associati
  28. Gli associati hanno il diritto di: – partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  • essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
  • esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il
    quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla
    presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  1. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con
    l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente
    Statuto.
  2. Gli associati hanno il dovere di:
  • adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e
    gli organi sociali;
  • rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
  1. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
    Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo
  2. La qualità di associato si perde per:
  • recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il
    recesso ha effetto immediato;
  • mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo
    comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova
    domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
  1. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
  1. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre
    30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria,i
    entro e non oltre 30
    (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o
    altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali
    appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine dell’giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al
    contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende
    sospeso.
  2. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
    Titolo III
    Norme sul volontariato
    Art.10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
  3. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo
    personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  4. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  5. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato,
    nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese
    effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
    Art.11 – Dei volontari e delle persone retribuite
    3
  7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
    retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  8. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle
    persone aderenti agli enti associati.
  9. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo
    quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei
    lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero
    degli associati.
    Titolo IV
    Organi sociali
    Art.12 – Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione:
    Assemblea dei soci;
    Consiglio Direttivo;
    Presidente del CD
  10. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di
    partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
    Art.13 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
  11. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa
    annuale.
  12. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere
    scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
  13. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione
    del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
  • su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
    Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni
    dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere
    in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
  1. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve
    indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda
    convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
  2. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la
    discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si
    considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
    sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente
    o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione
    assembleare.
  4. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente
    nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
    Art.14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
  5. È compito dell’Assemblea ordinaria:
    1)approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    2)approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    3)approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    4)determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
    5)decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    6)approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
    dell’Associazione;
    7)deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di
    responsabilità nei loro confronti;
    8)deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
  6. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è
    validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
    Art.15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
  8. È compito dell’Assemblea straordinaria:
    a)deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    b)deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
  9. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli
    associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero
    degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  10. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione,
    con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione
    dell’Associazione.
    Art.16 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
  11. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
  12. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con
    il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono
    partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
  13. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della
    maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni
    non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
    4
  14. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei
    presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
    Art.17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
  15. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della
    eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea
    all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
  16. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che
    importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  17. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca
    l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
    Art.18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
  18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei
    Consiglieri.
  19. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e
    deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei
    termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  20. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
  21. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere
    individuato tra i presenti.
  22. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono
    prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
  23. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  24. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è
    trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
    Art.19 – Competenze del Consiglio Direttivo
  25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito
    di:
  • redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
  • decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  • deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  • decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  • ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  • curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  • deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  • adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto
    funzionamento dell’Associazione.
  1. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto
    dell’Associazione.
  2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
    Art.20 – Il Presidente: poteri e durata in carica
  3. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  4. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
  5. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
  6. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  7. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  • firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  • curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; – – adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza,
    sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  1. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al
    Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
    Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
  2. La carica di Consigliere si perde per:
    1)dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    2)revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
    3)sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
    4)perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.
  3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede
    alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in
    carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza
    del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio
    Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,ii salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si
    procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.iii
    Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
  4. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il
    Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova
    5
    elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria
    amministrazione.
    Titolo V
    I libri sociali
    Art.26 – Libri sociali e registri
  5. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  1. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
  2. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
  3. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.
    Titolo VI
    Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
    Art.27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
  4. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
    solidaristiche e di utilità sociale.
  5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
    collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
    rapporto associativo.
    Art.28 – Bilancio di esercizio
  6. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
  7. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato
    dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile
    per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
  8. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua
    approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
    Titolo VII
    Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
    Art.29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
  9. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima
    che in seconda convocazione.
  10. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà
    essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge,
    ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
    Titolo VIII
    Disposizioni finali
    Art.30 – Norme di rinvio
  11. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che
    il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

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